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Sez. 1, Sentenza n. 15019 del 15/12/2005 Ud. (dep. 02/05/2006) Rv. 234010 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di collusione di militare della Guardia di finanza ex art. 3 legge n. 1383 del 1941 - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni - Interesse protetto e momento consumativo - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234010-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 25 Cost, del reato di collusione, di cui all'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, in quanto il particolare "status" del militare della Guardia di finanza, non è comparabile con quello di altri militari o pubblici ufficiali e l'incriminazione non contrasta con i principi di tassatività ed offensività. Infatti il delitto "de quo" si perfeziona con il solo fatto dell'accordo, il cui oggetto è costituito dalla frode alla finanza, senza che tale risultato debba necessariamente realizzarsi, ma l'accordo deve consistere nell'indicazione o apprestamento di qualsiasi espediente, o altro mezzo fraudolento, dotato di potenzialità lesiva dell'interesse dello Stato alla percezione dell'entrata tributaria, sicché l'interesse protetto viene messo in pericolo da condotte collusive finalizzate sia all'evasione di imposta che all'elusione di un accertamento attivato "ex post".

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)