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Sez. 1, Sentenza n. 14146 del 19/02/2020 Ud. (dep. 08/05/2020) Rv. 279050 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di collusione ex art. 3 della legge n. 1383 del 1941 - Integrazione - Accordo – Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279050-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Ai fini dell'integrazione del reato di collusione, previsto dall'art. 3, legge 9 dicembre 1941 n. 1383, tra l'appartenente alla Guardia di finanza e l'estraneo occorre un accordo avente ad oggetto "la frode alla finanza", la quale può consistere nell'indicazione o nell'apprestamento di qualsiasi espediente o mezzo fraudolento dotato di potenzialità lesiva dell'interesse alla percezione dell'entrata tributaria. (Fattispecie relativa ad un accordo tra un militare della Guardia di Finanza ed un concessionario di autoveicoli per l'acquisto da parte del primo di due autovetture nuove, fatte apparire usate attraverso il ricorso al meccanismo della doppia immatricolazione, con parziale evasione dell'IVA).

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)