Sez. 1, Sentenza n. 3177 del 28/09/1976 (Rv. 381956 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA- ACCETTAZIONE - IN GENERE - ESISTENZA E CAPACITA DEL PROPONENTE - PERSISTENZA FINO AL MOMENTO DELLA RICEZIONE DELL'ACCETTAZIONE - CONTRATTO IMPLICANTE LA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - MANCATA SOTTOSCRIZIONE AD OPERA D'UNA PARTE - SUCCESSIVA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL RELATIVO DOCUMENTO AD OPERA DI ESSA NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DELLA PARTE CHE HA SOTTOSCRITTO - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA- ACCETTAZIONE - IN GENERE - ESISTENZA E CAPACITA DEL PROPONENTE - PERSISTENZA FINO AL MOMENTO DELLA RICEZIONE DELL'ACCETTAZIONE - CONTRATTO IMPLICANTE LA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - MANCATA SOTTOSCRIZIONE AD OPERA D'UNA PARTE - SUCCESSIVA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL RELATIVO DOCUMENTO AD OPERA DI ESSA NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DELLA PARTE CHE HA SOTTOSCRITTO - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
La conclusione del contratto postula l'esistenza e la capacita del soggetto autore della proposta e del soggetto destinatario della medesima fino al momento in cui il primo riceva l'accettazione del secondo. Ne consegue, con riguardo ad un contratto sottoposto alla Forma scritta ad substantiam, che il principio in base al quale alla mancata sottoscrizione del documento puo sopperirsi mediante la produzione in giudizio del documento stesso, ad opera della parte che non l'ha sottoscritto, cio equivalendo ad una formale accettazione della proposta contrattuale della parte che ha sottoscritto, non trova applicazione qualora detta produzione sia fatta nei confronti degli eredi della parte che ha sottoscritto, perche la proposta contrattuale di quest'ultima, salvo che ne sia prevista l'irrevocabilita ex art 1329 cod civ, ha perso ogni efficacia con la morte del proponente stesso. (V 193/75, mass n 373374; (V 81/75, mass n 373230; (V 736/68, mass n 331974; (V 2038/64, mass n 302947; (V 1118/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1329, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)