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Sez. 3, Sentenza n. 1790 del 02/03/1985 (Rv. 439735 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE - PRECLUSIONI VINCOLANTI PER IL GIUDICE CIVILE - INSUSSISTENZA - LIMITI - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEL REATO AI FINI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439735-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE - PRECLUSIONI VINCOLANTI PER IL GIUDICE CIVILE - INSUSSISTENZA - LIMITI - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEL REATO AI FINI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'emissione da parte del giudice penale del decreto cosiddetto di archiviazione, ai sensi dell'art. 74 cod. proc. pen. non impedendo ulteriori accertamenti in Sede penale, mentre non dà luogo a preclusioni vincolanti per il giudice civile, non fa venir meno il principio della pregiudizialità penale, per cui il giudice civile non può sostituirsi a quello penale nell'accertamento della esistenza del reato, quale presupposto del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, salvo restando alla parte il diritto di chiederlo una volta verificatesi le relative condizioni, quali la sentenza penale irrevocabile, l'Estinzione del reato e la improponibilità dell'Azione penale. (Conf 1377/80, mass n 404907; (Conf 313/76, mass n 378987).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)