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Sez. 3, Sentenza n. 313 del 30/01/1976 (Rv. 378987 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE - PRECLUSIONI VINCOLANTI PER IL GIUDICE CIVILE - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DELLA PREGIUDIZIALITA PENALE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEL REATO - PRESUPPOSTO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI NON PATRIMONIALI - COMPETENZA DEL GIUDICE PENALE.*
Stato
decisa il 1976-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378987-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE - PRECLUSIONI VINCOLANTI PER IL GIUDICE CIVILE - ESCLUSIONE - PRINCIPIO DELLA PREGIUDIZIALITA PENALE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEL REATO - PRESUPPOSTO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI NON PATRIMONIALI - COMPETENZA DEL GIUDICE PENALE.*

Il decreto di improcedibilita dell'Azione penale (cosiddetta archiviazione degli Atti), non impedendo ulteriori accertamenti in Sede penale, non da luogo a preclusioni vincolanti per il giudice civile, ai sensi degli artt 27 e 28 cod proc pen, ma, d'altra parte, non fa venir meno il principio della pregiudizialita penale, per cui fino a quando non intervenga una sentenza penale irrevocabile ovvero una causa di Estinzione del reato o d'improponibilita della Azione penale, il giudice civile non puo sostituirsi a quella penale nell'accertamento dell'esistenza del reato, quale presupposto del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, restando salvo alla parte il diritto di chiederlo quando si avveri una delle dette condizioni. (V 3510/71, mass n 355152; (V 2447/70, mass n 348702; (V 3977/69, mass n 344421; (V 736/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)