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Sez. 3, Sentenza n. 1377 del 27/02/1980 (Rv. 404907 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE - PRECLUSIONI VINCOLANTI PER IL GIUDICE CIVILE - INSUSSISTENZA - LIMITI - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEL REATO AI FINI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404907-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE - PRECLUSIONI VINCOLANTI PER IL GIUDICE CIVILE - INSUSSISTENZA - LIMITI - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEL REATO AI FINI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - INAMMISSIBILITA.*

L'emissione da parte del giudice penale del decreto cosiddetto di archiviazione, ai sensi dell'art 74 cod proc pen - anche se motivato per la Mancanza di querela - non impedendo ulteriori accertamenti in Sede penale, mentre non da luogo a preclusioni vincolanti per il giudice civile, non fa venir meno il principio della pregiudizialita penale, per cui il giudice civile non puo sostituirsi a quello penale nell'accertamento dell'esistenza del reato, quale presupposto del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, salvo restando alla parte il diritto di chiederlo una volta verificatesi le relative condizioni, quali la sentenza penale irrevocabile, l'Estinzione del reato e l'improponibilita dell'Azione penale. (Conf 313/76, mass n 378987; (Conf 3510/71, mass n 355152; (Conf 2447/70, mass n 348702).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)