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Sez. 1, Sentenza n. 10400 del 02/07/2003 (Rv. 564712 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Edificabilità - Esclusione - Aree inserite in zona F - Insufficienza - Verifica della concreta destinazione tra le molte possibili per la zona F - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564712-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, non basta la sola classificazione in zona F (comprendente la parte del territorio destinata ad attrezzature ed impianti d'interesse generale) per escludere l'edificabilità legale di un'area, ma è necessario, altresì, verificare quale destinazione, tra le molte (e diverse) destinazioni possibili, sia stata in concreto impressa alla zona o all'area, nonché quale sia la natura del vincolo nascente da quella destinazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la qualificazione come edificabile di un'area, ricadente in zona F, ma con destinazione di uso pubblico - per edificio scolastico - impressa con la localizzazione di detto edificio, la quale comportava un vincolo a carattere espropriativo, di cui dunque non doveva tenersi conto ai fini della determinazione dell'indennità, mentre le aree circostanti avevano prevalente destinazione residenziale di espansione C, ciò che consentiva di desumere l'edificabilità legale anche dell'area in questione)

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)