Sez. 1, Sentenza n. 19542 del 29/09/2004 (Rv. 578205 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Area situata in zona "F" (attrezzature ed impianti di interesse generale) - Edificabilità - Sussistenza - Limiti - Modesto indice di fabbricabilità consentito - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'edificabilità legale di un suolo, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 bis D.L. n. 333/1992 (conv., con modif., in legge n. 359/1992), non può essere esclusa in base alla considerazione del modesto indice di fabbricabilità consentito essendo l'area esproprianda inclusa in zona "F", destinata ad attrezzature ed impianti d'interesse generale, atteso che, per un verso, tale classificazione dell'area è idonea a determinare l'edificabilità legale, quando non si accompagni a vincoli di tipo conformativo e quando implichi anche per il privato la facoltà di realizzare quelle strutture, e, per altro verso, la modesta entità della cubatura realizzabile, in rapporto all'estensione dell'area, esprime non inedificabilità, ma edificabilità limitata, e, quindi, incide sotto il diverso profilo della determinazione del prezzo di mercato, quale parametro concorrente per la liquidazione dell'indennizzo espropriativo ai sensi dell'art. 5 bis cit..
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)