Sez. 1, Sentenza n. 1626 del 26/01/2006 (Rv. 586586 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Edificabilità - Nozione - Suolo classificato in zona "F" (aree destinate ad attrezzature ed impianti d'interesse generale) - Edificabilità - Condizioni - Concreta destinazione ad uso non meramente pubblicistico - Ammissibilità dell'utilizzazione ad iniziativa privata o promiscua - Limiti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, l'edificabilità non si esaurisce in quella residenziale abitativa, ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Pertanto, anche i suoli classificati dagli strumenti urbanistici nella zona "F" - comprendente, secondo la previsione dell'art. 7 del d.m. 2 aprile 1968, le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti d'interesse generale - pur non risultando normalmente edificabili, possono essere considerati tali, in via eccezionale, qualora sia consentita la costruzione di parcheggi o infrastrutture. A tal fine, tuttavia, è necessario che la zona non sia stata concretamente destinata ad un utilizzo meramente pubblicistico, in quanto tale vincolo non tollera la realizzazione ad iniziativa privata, neppure attraverso apposite convenzioni; viceversa, ove il vincolo posto dalla classificazione introduca una destinazione realizzabile anche ad iniziativa privata o promiscua, non può escludersi l'edificabilità del suolo, purchè non si tratti di manufatti precari, quali chioschi o attrezzature per giochi.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., DM Lavori pubblici 02/04/1968 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)