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Sez. 3, Sentenza n. 4547 del 11/10/1978 (Rv. 394224 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - CONSEGUENZE - PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - VENDITA DEL FONDO AD UN TERZO E SUA TRASCRIZIONE - INOPPONIBILITA ALL'AFFITTUARIO - ESCLUSIONE - AZIONE PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA DI TALE VENDITA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394224-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - CONSEGUENZE - PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - VENDITA DEL FONDO AD UN TERZO E SUA TRASCRIZIONE - INOPPONIBILITA ALL'AFFITTUARIO - ESCLUSIONE - AZIONE PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA DI TALE VENDITA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

L'affittuario di fondo rustico, che ha esercitato il diritto di prelazione, accettando la proposta di acquisto notificatagli e cosi acquistando la proprieta del fondo, non puo vedersi opposto l'acquisto effettuato da un terzo durante il termine ad esso coltivatore assegnato dalla legge per il pagamento del prezzo, anche se detto acquisto sia stato trascritto, stante l'inefficacia nei suoi confronti della vendita effettuata a favore del terzo. L'affittuario puo esercitare l'Azione intesa a far dichiarare l'inefficacia della detta vendita, soltanto se essa sia funzionalmente collegata all'acquisto del fondo da parte sua, attraverso il riscatto; ma la sua Azione dev'essere respinta se strumentale rispetto ad una sola Azione di risarcimento dei danni, che egli assuma di avere subito in conseguenza della condotta antigiuridica del proprietario del fondo. (V 1478/75, mass n 375059).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)