diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6332 del 14/12/1985 (Rv. 443424 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DENUNTIATIO AL COLTIVATORE DIRETTO DELLA PROPOSTA DI VENDITA - ACCETTAZIONE - SUCCESSIVA VENDITA DEL FONDO AL TERZO - AZIONE DI RISCATTO - PROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443424-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DENUNTIATIO AL COLTIVATORE DIRETTO DELLA PROPOSTA DI VENDITA - ACCETTAZIONE - SUCCESSIVA VENDITA DEL FONDO AL TERZO - AZIONE DI RISCATTO - PROPONIBILITÀ.*

In tema di prelazione e riscatto agrari, stante la natura del riscatto come rimedio di carattere generale alla violazione dello jus praelationis, resta esperibile tale mezzo anche nel caso di vendita stipulata dal proprietario con il terzo dopo l'accettazione da parte del coltivatore della proposta, dovendosi un siffatto illecito ricomprendere nell'ampio campo di applicazione della norma di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e nel sistema di tutela del diritto di prelazione atteso che - durante il periodo occorrente per il perfezionamento del contratto definitivo di acquisto del fondo da parte del coltivatore stesso - i comportamenti dei soggetti interessati alla vicenda sono ancora sottoposti alla disciplina della normativa speciale e lo jus praelationis è ancora in fase attuativa. (V 4547/78, mass n 394224, 394223; (V 2724/72, mass n 360391).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)