Sez. 1, Sentenza n. 12123 del 02/07/2004 (Rv. 574226 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - IN GENERE | Agricoltura - Aiuti comunitari - Indebita percezione - Azione dell'EIMA per il risarcimento del danno - Maggior danno da svalutazione - Prova presuntiva - Dell'utilizzabilità della somma in impieghi antinflattivi - Inammissibilità - Fondamento.
COMUNITÀ EUROPEA - IN GENERE
Ai fini della prova del maggior danno da svalutazione, l'EIMA, Ente per gli interventi nel mercato agricolo (già AIMA) non può avvalersi della presunzione di utilizzabilità in impieghi antinflattivi dell'importo del credito (nella specie, relativo a quanto ad essa dovuto, a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito) per l'indebita percezione di aiuti comunitari per l'agricoltura; infatti, in base all'art. 8, settimo comma, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di aiuti comunitari al settore agricolo, è precluso il reimpiego della somma restituita, che va essere immediatamente versata dall'ente "all'entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritta nell'apposito capitolo di previsione..." per la successiva rimessa all'organismo comunitario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)