Sez. 1, Sentenza n. 197 del 11/01/2000 (Rv. 532772 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - IN GENERE | Agricoltura - Aiuti comunitari - Indebita percezione - Azione dell'AIMA di ripetizione - Maggior danno da svalutazione - Prova presuntiva - Dell'utilizzabilità dell'importo del credito in impieghi antinflattivi - Inammissibilità.
COMUNITÀ EUROPEA - IN GENERE
Nell'azione di ripetizione di aiuti comunitari a carico del FEOGA, indebitamente percepiti, l'AIMA non può avvalersi della presunzione di utilizzabilità dell'importo del credito in impieghi antinflattivi, ai fini della prova del maggior danno da svalutazione, in base all'art. 1224, secondo comma, cod. civ.; infatti, in virtù dell'art. 8, settimo comma, della legge 23 dicembre 1986 n. 898, in materia di aiuti comunitari al settore agricolo, è precluso il reimpiego della somma restituita, che va dall'AIMA versata "..all'entrata del Ministero del Tesoro..." per la rimessa all'Organismo comunitario
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)