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Sez. 1, Sentenza n. 5712 del 16/03/2005 (Rv. 580560 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Aiuti comunitari - Indebita percezione - Azione di ripetizione - Legittimazione attiva della Regione - Esclusione - Legittimazione attiva esclusiva dell'Aima - Configurabilità.
Stato
decisa il 2005-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580560-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA

La Regione (nel caso di specie, la Calabria), in difetto di una previsione di legge in tal senso, non è legittimata ad agire in giudizio per chiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dall'AIMA a titolo di aiuti comunitari in agricoltura, unico soggetto dotato di legittimazione attiva essendo l'AIMA quale ufficio pagatore, sia nelle azioni di ripetizione di indebito sia nelle eventuali azioni di responsabilità extracontrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)