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Sez. 1, Sentenza n. 4061 del 24/09/1977 (Rv. 387744 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - SENTENZE DI DELIBAZIONE - IMPUGNAZIONE - POTERE DEL PM - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387744-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - SENTENZE DI DELIBAZIONE - IMPUGNAZIONE - POTERE DEL PM - LIMITI.*

A seguito dell'entrata in vigore della legge 1 dicembre 1970 n 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, il potere del pubblico ministero di impugnare le sentenze, che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di pronunce straniere di divorzio, trova gli stessi limiti fissati dall'art 5 terzo comma della citata legge, con riguardo all'impugnazione delle sentenze di divorzio del giudice italiano, e, pertanto, va riconosciuto esclusivamente per i capi delle sentenze medesime relativi agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci. (Conf 903/76, mass n 379555; (Conf 1155/75, mass n 374591; (contra 2845/75, mass n 376873).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)