diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 163 del 10/01/1979 (Rv. 396232 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DECISIONE DI PRIMO GRADO FONDATA SU UNA DETERMINATA RAGIONE DI MERITO E VALUTAZIONE ULTERIORE DI ALTRA SUBORDINATA RAGIONE - IMPUGNAZIONE DEL SOCCOMBENTE - ONERE DI QUEST'ULTIMO DI CENSURARE ENTRAMBE LE RAGIONI DECIDENDI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - PRECLUSIONI DELLO ESAME DELLA RAGIONE NON CONTESTATA.*
Stato
decisa il 1979-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396232-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DECISIONE DI PRIMO GRADO FONDATA SU UNA DETERMINATA RAGIONE DI MERITO E VALUTAZIONE ULTERIORE DI ALTRA SUBORDINATA RAGIONE - IMPUGNAZIONE DEL SOCCOMBENTE - ONERE DI QUEST'ULTIMO DI CENSURARE ENTRAMBE LE RAGIONI DECIDENDI - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - PRECLUSIONI DELLO ESAME DELLA RAGIONE NON CONTESTATA.*

Per il principio di economia di giudizi, non e vietato al giudice, il quale ritenga di poter fondare la decisione sopra una determinata ragione di merito, trascorrere utilmente alla valutazione di altra, subordinata ragione, parimenti di merito, al fine di somministrare alla statuizione adottata adeguato sostegno anche nell'eventualita che il giudice della impugnazione reputi erronea la soluzione data alla questione preliminare. La parte soccombente ha, in questo caso, l'Onere di censurare, con l'atto di appello, sia la prima che la seconda ratio decidendi, non potendosi, in difetto trattare successivamente della ragione non tempestivamente contestata e non potendosi, conseguentemente, piu nemmeno discutere utilmente, sotto qualsiasi profilo, della stessa statuizione, che nella detta ragione trova autonomo e sufficiente sostegno. (V 111/76, mass n 387744; (V 1165/78, mass n 390529).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)