Sez. U, Sentenza n. 4189 del 19/09/1978 (Rv. 393810 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - SENTENZA DI DELIBAZIONE - IMPUGNAZIONI - POTERE DEL PM - PERSISTENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - SENTENZA DI DELIBAZIONE - IMPUGNAZIONI - POTERE DEL PM - PERSISTENZA.*
L'art 5 della legge n 898 del 1970 ha manifestato chiaramente l'intento di modificare la precedente disciplina dei poteri di impugnazione del pubblico ministero in materia matrimoniale solo per le sentenze di divorzio emesse da giudici italiani, abrogando tacitamente il terzo comma dell'art 72 cod proc civ, senza incidere sul potere di impugnazione delle sentenze di delibazione di pronunce di divorzio emesse da giudici stranieri (art 72, quarto comma, cod proc civ). ne consegue che, pur dopo l'entrata in vigore della legge n 898 del 1970, il pubblico ministero puo proporre ricorso per Cassazione contro le pronuncie rese dalle corti d'appello in Sede di delibazione di decisioni straniere di divorzio, non essendo tale disciplina differenziata priva di giustificazioni. (Conf 3361/77, mass n 386903; (Conf 3037/77, mass n 386595; (Conf 2845/75, mass n 376873; (contra 5283/77, mass n 388946; (contra 4061/77, mass n 387744; (contra 1312/76, mass n 379996; (contra 903/76, mass n 379555; (contra 1155/75, mass n 374591).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)