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Sez. 1 - , Sentenza n. 27194 del 23/10/2019 (Rv. 655770 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN GENERE | Prodotti agricoli e alimentari - Marchio registrato indicativo della provenienza geografica - Successivo riconoscimento della denominazione di origine protetta (D.O.P.) - Prosecuzione dell'uso del marchio - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655770-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN GENERE

In tema di marchi relativi a prodotti agricoli e alimentari, la differenza di funzioni sussistente tra marchi e indicazioni geografiche (I.G.P.) o denominazioni di origine protetta (D.O.P.) non esclude, alla stregua della normativa e della giurisprudenza europea, l'interesse comune, rappresentato dall'uso del nome geografico nell'ambito delle produzioni agricole e alimentari, quale vantaggio competitivo che l'indicazione dell'origine è in grado di garantire al prodotto, sicché il titolare di un marchio registrato in buona fede prima del riconoscimento della denominazione di origine protetta ben può proseguire, nonostante la successiva registrazione di detta denominazione protetta, l'uso del marchio, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento n. 2006/510/CE, laddove non ricorrano ragioni di nullità o decadenza del marchio stesso. (Fattispecie relativa al marchio "Altopiano di Asiago", contenente una denominazione geografica idonea a caratterizzare il prodotto e veritiera, registrato prima del D.O.P. "Asiago").

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 20/03/2006 num. 510 art. 13 com. 1 lett. B), Regolam. Consiglio CEE 20/03/2006 num. 510 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 19/11/2004 num. 297 art. 2 com. 2, Direttive del Consiglio CEE 20/03/2000 num. 13 art. 2, DM min. PAF 14/07/2017 all. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)