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Sez. U, Sentenza n. 13459 del 23/06/2005 (Rv. 581184 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Edilizia residenziale pubblica - Criteri di riparto della giurisdizione - Individuazione - Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per cessione non autorizzata a terzi - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie relativa a controversia già pendente dinanzi al giudice ordinario alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998.
Stato
decisa il 2005-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581184-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo soggiace alle comuni regole correlate alla posizione fatta valere in giudizio. In particolare - tenuta distinta la prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e corrispondentemente da posizioni di interesse legittimo del privato, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario -, sono da attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre vanno ricondotte alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento della P.A., e quindi non solo quelle di opposizione al decreto di decadenza per mancata occupazione dell'alloggio, secondo la specifica previsione di cui all'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, ma anche tutte quelle dirette a contrapporre a provvedimenti di decadenza per altri motivi o di revoca una posizione di diritto soggettivo relativa a detto rapporto. Spetta pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia, attinente esclusivamente alle vicende del rapporto di locazione sorto per effetto del provvedimento di assegnazione, con la quale si contesti la decadenza dall'assegnazione in conseguenza ad asserita cessione a terzi dell'alloggio, non autorizzata dalla P.A.. (Principio di diritto affermato in relazione a controversia promossa anteriormente al 30 giugno 1998, e quindi prima dei nuovi criteri di riparto di giurisdizione introdotti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80).

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)