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Sez. 2, Sentenza n. 14791 del 21/03/2000 Ud. (dep. 28/03/2003) Rv. 224135 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE | Parlamentare europeo - Disciplina delle immunità prevista dalla Costituzione per i componenti del parlamento nazionale - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224135-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

Ai componenti del parlamento europeo sono riconosciute, ai sensi dell'art. 10 del protocollo di Bruxelles 8 aprile 1965, reso esecutivo in Italia con legge 3 maggio 1966 n. 437, le medesime immunità riconosciute ai componenti del parlamento nazionale, con implicito rinvio, quindi, alla disciplina dettata in materia dall'art. 68 della Costituzione. Ne consegue, trattandosi i rinvio recettizio, che, a seguito della nuova formulazione di detto ultimo articolo (introdotta dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993 n.3), anche nei confronti dei parlamentari europei può procedersi penalmente senza necessità di apposita autorizzazione, essendo questa necessaria solo qualora si debbano adottare provvedimenti che incidano sulla libertà personale ovvero dispongano taluna delle previste, specifiche attività investigative ritenute particolarmente intrusive rispetto a beni primari anche costituzionalmente tutelati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 68, Legge 03/05/1966 num. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)