Sez. 3, Sentenza n. 22048 del 19/05/2006 Ud. (dep. 23/06/2006) Rv. 234642 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO | Imputato contumace che esterni la volontà di comparire - Sussistenza di un legittimo impedimento - Riconoscibilità - Rinvio dell'udienza - Necessità - Lettura dell'ordinanza in udienza alla presenza del difensore - Valore di notifica all'imputato.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO
L'imputato contumace che tramite il suo difensore, che lo rappresenta ai sensi dell'art. 420 quater, comma secondo, cod. proc.pen., esterni la sua volontà di comparire per ottenere la revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, in caso sia legittimamente impedito, ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza ex art.420 ter cod. proc. pen., e la lettura dell'ordinanza di rinvio, effettuata in udienza alla presenza del difensore, sostituisce la notificazione all'imputato della data dell'udienza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)