Sez. L, Sentenza n. 281 del 15/01/1987 (Rv. 450029 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - CONDIZIONI - COMUNANZA DI CAUSA O INDICAZIONE DI UN TERZO COME UNICO LEGITTIMATO PASSIVO - ESCLUSIONE - INTERVENTO DEL TERZO - ORDINE RELATIVO DEL GIUDICE DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - ESERCIZIO DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO DEL POTERE DI ORDINARE DETTO INTERVENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - CONDIZIONI - COMUNANZA DI CAUSA O INDICAZIONE DI UN TERZO COME UNICO LEGITTIMATO PASSIVO - ESCLUSIONE - INTERVENTO DEL TERZO - ORDINE RELATIVO DEL GIUDICE DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - ESERCIZIO DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO DEL POTERE DI ORDINARE DETTO INTERVENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
La norma dell'art. 354 cod. proc. civ., la quale dispone che il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice quando riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, si riferisce soltanto al caso del litisconsorzio necessario e non anche alle ipotesi di comunanza di causa o di mera indicazione di un terzo come unico legittimato passivo cui la causa interessi in via esclusiva. In tali ipotesi, l'intervento del terzo può essere ordinato (iussu iudicis) soltanto dal giudice di primo grado, non anche dal giudice di appello, ed è espressione del potere discrezionale del giudice del merito, il cui Esercizio è incensurabile in Cassazione. (V 1615/62, mass n 252588).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)