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Sez. 2, Sentenza n. 3301 del 10/04/1996 (Rv. 496891 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO | Presupposto - Litisconsorzio necessario - Ipotesi di chiamata del terzo per comunanza di causa - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496891-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO

La norma dell'art. 354 cod. proc. civ., la quale dispone che il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice quando riconosca che nel relativo giudizio doveva essere integrato il contradittorio, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. e non si estende a quelle di comunanza di causa di cui agli articoli 106 e 107 stesso codice, nelle quali la chiamata in causa del terzo è rimessa esclusivamente al potere discrezionale del giudice di primo grado, le cui valutazioni al riguardo non possono formare oggetto né di appello né di sindacato in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)