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Sez. 2, Sentenza n. 1615 del 22/06/1962 (Rv. 252588 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - LEGITTIMITA NEL SOLO CASO DI LITISCONSORZIO NECESSARIO - INTERVENTO COATTO PER COMUNANZA DI CAUSA - POSSIBILITA DI RIMESSIONE - INSUSSISTENZA - INTERVENTO IUSSU IUDICIS - LEGITTIMITA NEL SOLO GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.*
Stato
decisa il 1962-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252588-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - LEGITTIMITA NEL SOLO CASO DI LITISCONSORZIO NECESSARIO - INTERVENTO COATTO PER COMUNANZA DI CAUSA - POSSIBILITA DI RIMESSIONE - INSUSSISTENZA - INTERVENTO IUSSU IUDICIS - LEGITTIMITA NEL SOLO GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.*

La norma dell'art 354 cod proc civ, la quale dispone che il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice quando riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, ha riferimento soltanto all'ipotesi del litisconsorzio necessario (art 102 cod proc civ) e non si estende all'ipotesi di comunanza di causa (art 106 e 107 cod proc civ). in tale ultima ipotesi, poi, l'intervento del terzo, a cui si ravvisa che la causa sia comune, puo essere ordinato iussu iudicis soltanto dal giudice di primo grado e non anche dal giudice di appello, ed e, in ogni caso, affidato al potere discrezionale del giudice di merito, il cui Esercizio e incensurabile in Cassazione. (V 742/62, 2553/61, 683/60, 4262/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)