Sez. 1, Sentenza n. 9790 del 16/09/1995 (Rv. 494051 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE | Responsabilità solidale del legale rappresentante di società per il pagamento di soprattasse e pene pecuniarie - Natura - Responsabilità per fatto proprio - Conseguenze - Nell'ipotesi di sostituzione del legale rappresentante.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazione delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi, la responsabilità solidale ex art. 98 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 del legale rappresentante di una società per il pagamento di soprattasse e pene pecuniarie va intesa non come una forma di responsabilità oggettiva per debito altrui, ma come responsabilità per fatto proprio, in relazione al rapporto organico che lega il rappresentante alla società ed ai poteri di amministrazione, direzione e gestione collegati a detto ufficio. Ne consegue che tale responsabilità va posta a carico di colui che ricopriva l'ufficio di rappresentante legale della società nel periodo di imposta al quale si riferisce l'accertamento tributario, che ha dato luogo all'irrogazione delle soprattasse e pene pecuniarie, e non di quello in carica all'epoca della irrogazione delle predette sanzioni.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)