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Sez. 5, Sentenza n. 2667 del 07/02/2007 (Rv. 596841 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE | Responsabilità solidale del legale rappresentante di società per il pagamento di soprattasse e pene pecuniarie - Natura - Responsabilità per fatto proprio - Conseguenze - Amministratore in carica - Presentazione della dichiarazione dei redditi riguardante il precedente periodo d'imposta, oggetto dell'accertamento tributario - Conseguente irrogazione di soprattasse e pene pecuniarie - Responsabilità dell'amministratore - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596841-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazione delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi, la responsabilità solidale ex art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, del legale rappresentante di una società per il pagamento di soprattasse e pene pecuniarie va intesa non come una forma di responsabilità oggettiva per debito altrui, ma come responsabilità per fatto proprio, in relazione al rapporto organico che lega il rappresentante alla società ed ai poteri di amministrazione, direzione e gestione collegati a detto ufficio. Ciò comporta che, essendo la redazione, la presentazione e l'approvazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi atti propri dell'amministratore, anche se riguardanti un precedente periodo d'imposta, cui si riferisce l'accertamento tributario che ha dato luogo all'irrogazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie, questi risponde ai sensi della detta norma, trattandosi di atti a lui direttamente imputabili.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)