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Sez. 1, Sentenza n. 12000 del 03/12/1993 (Rv. 484604 - 01)

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Sanzioni - Applicazione delle sanzioni - Riscossione | Sopratassa e pena pecuniaria accertate nei confronti del contribuente - Intimazione di pagamento al rappresentante del contribuente - Notificazione del solo avviso di mora - Impugnazione di fronte alle Commissioni Tributarie - Ammissibilità - Motivi deducibili.
Stato
decisa il 1993-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484604-01

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Sanzioni - Applicazione delle sanzioni - Riscossione

In materia di solidarietà tributaria, è legittimata, ai sensi degli artt. 46 e 98 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, la notificazione al rappresentante del contribuente del solo avviso di mora per intimargli il pagamento della soprattassa e della pena pecuniaria accertate nei confronti del contribuente. Tale avviso può essere impugnato dal rappresentante a norma dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (anche nel testo originario) di fronte alle Commissioni Tributarie, per contestare non soltanto il rapporto di rappresentanza e la propria responsabilità, ma la stessa esistenza o entità del debito principale, pur se cristallizzato nei confronti del titolare passivo, atteso che in tal caso l'avviso di mora cumula, con la natura esattiva, quella di (primo) atto partecipativo della pretesa fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)