Sez. 2, Sentenza n. 3436 del 18/12/1973 (Rv. 367420 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE.*
L'espressione 'in occasione del lavorò contenuta nella legislazione sull'Assicurazione contro gli infortuni nell'agricoltura e nell'industria, non va intesa in senso cosi lato da potersi considerare sufficiente, per l'indennizzabilita di un infortunio occorso al lavoratore, un collegamento puramente marginale con la prestazione d'opera, ovvero un semplice rapporto cronologico o topografico con il lavoro. E, invece, necessario, al fine anzidetto, che sussista un nesso di causalita fra lavoro ed infortunio, nel senso che l'evento lesivo o mortale occorso al lavoratore si riconnetta ad un rischio non estraneo all' Esercizio dell'attivita lavorativa dell'infortunato, sia che tale rischio appaia insito nell'atto materiale stesso della prestazione di lavoro (rischio specifico vero e proprio), sia che riguardi, invece, situazioni ed attivita strettamente connesse con tale prestazione, le quali, essendo imposte al lavoratore come rispondenti a precise esigenze aziendali, assumono, di per cio stesso, nei confronti del lavoratore medesimo, un carattere di particolare pericolosita (rischio specifico improprio o generico aggravato). Anche quest'ultimo rischio deriva la sua esistenza e la sua gravita da condizioni peculiari dell'industria o dell'agricoltura e grava, quindi, esclusivamente su coloro che sono occupati in tali settori produttivi. (Conf 256/70, mass n 345097).*
Riferimenti normativi: Legge 23/08/1917 num. 1450 art. 3, Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 210 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)