Sez. L, Sentenza n. 2430 del 07/09/1974 (Rv. 370829 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Ai fini della indennizzabilita dell'infortunio sul lavoro affinche si realizzi l'estremo della 'occasione di lavorò prevista dalla legge, non basta che il fatto si verifichi nel luogo, in costanza o in attualita di lavoro, ma occorre che quest'ultimo e il sinistro siano collegati da un nesso di derivazione eziologica, sia pure indiretta e riflessa. (V 3436'73, mass n 367420).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)