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Sez. L, Sentenza n. 2430 del 07/09/1974 (Rv. 370829 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370829-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Ai fini della indennizzabilita dell'infortunio sul lavoro affinche si realizzi l'estremo della 'occasione di lavorò prevista dalla legge, non basta che il fatto si verifichi nel luogo, in costanza o in attualita di lavoro, ma occorre che quest'ultimo e il sinistro siano collegati da un nesso di derivazione eziologica, sia pure indiretta e riflessa. (V 3436'73, mass n 367420).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)