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Sez. 1, Sentenza n. 43928 del 25/10/2001 Ud. (dep. 06/12/2001) Rv. 220334 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Plurime chiamate - Criteri di valutazione - Indicazione - Necessità di riscontri esterni individualizzanti - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220334-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO

La valutazione di plurime chiamate in correità, quantunque convergenti, deve essere compiuta dal giudice di merito caso per caso, con un prudente grado di flessibilità correlato alla consistenza delle chiamate stesse, tenendo conto sia della solidità della loro riconosciuta attendibilità intrinseca, sia della loro compatibilità all'interno dell'intero quadro probatorio acquisito. Solo all'esito di tale operazione il giudice può stabilire se le chiamate siano autosufficienti, nel senso che l'una costituisce riscontro individualizzante dell'altra, ovvero se, per raggiungere il livello della prova, esse necessitino di un ulteriore elemento confermativo esterno che renda riferibile il fatto di reato al chiamato. (Nella specie la Corte ha censurato il ragionamento del giudice di merito che aveva ritenuto due convergenti chiamate "de relato" di per sè sole sufficienti ad integrare la prova di colpevolezza del chiamato, indipendentemente dalla disamina dei restanti dati probatori e dalla ricerca di riscontri individualizzanti, imprescindibile a fronte di accuse non aventi natura diretta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)