Sez. 2, Sentenza n. 7437 del 30/04/1999 Ud. (dep. 09/06/1999) Rv. 213845 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Riscontri esterni - Riscontri costituiti da altre convergenti chiamate - Valutazione - Criteri - Indicazione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO
In tema di valutazione della chiamata in correità secondo le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ben possono costituire riscontro alla chiamata medesima le plurime dichiarazioni accusatorie, le quali, per poter essere reciprocamente confermative, devono mostrarsi convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, indipendenti (nel senso che non devono derivare da pregresse intese fraudolente, da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza) e specifiche (nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante, ossia le varie dichiarazioni, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato, sia le imputazioni a lui attribuite).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)