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Sez. 1, Sentenza n. 2898 del 10/03/1993 (Rv. 481341 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Impugnazione | Ingiunzione per il recupero di diritti evasi ed ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa - Opposizioni - Definizione con unica sentenza - Impugnazione - Mezzi.
Stato
decisa il 1993-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481341-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Impugnazione

Nel caso in cui il Pretore con unica sentenza pronunzi su due diverse opposizioni, l'una avverso una ingiunzione emessa dall'Amministrazione a norme del R.D. 14 aprile 1910 n, 639 per il recupero di diritti evasi, l'altra avverso una ordinanza-ingiunzione della stessa Amministrazione irrogativa di sanzione amministrativa, il capo con cui è stata decisa l'opposizione all'ingiunzione di pagamento è soggetto ad appello, mentre il capo con cui è stata decisa l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione è ricorribile per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)