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Sez. 3, Sentenza n. 3558 del 07/04/1998 (Rv. 514291 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Sentenza contenente autonome statuizioni soggette a diverso regime di impugnazione - Conseguenze - Impugnazione unica - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di responsabilità disciplinare di notai.
Stato
decisa il 1998-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514291-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

Nel caso in cui, nel corpo di una stessa sentenza, sia contenute autonome statuizioni, ciascuna delle quali sottoposta ad un proprio, peculiare e diverso regime di impugnazione, ognuna di esse può formare oggetto di impugnazione esclusivamente secondo i mezzi di gravame suoi propri, non esistendo, in materia civile, una disposizione analoga a quella prevista, nel rito penale, dall'art. 580 cod. proc. pen., in forza della quale, proposti contro una stessa sentenza mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per Cassazione si converte, "ex lege", in appello (nella specie, il tribunale ordinario, con unica sentenza, aveva statuito tanto sull'appello proposto da un notaio avverso la sanzione disciplinare della censura inflittagli dal competente consiglio notarile, quanto sulla richiesta di applicazione della sanzione disciplinare avanzata dal P.M. per violazione dell'art. 80 della legge notarile. Proposto ricorso per Cassazione - anziché appello - avverso questo secondo capo della sentenza da parte del notaio, la S.C., nel dichiarare inammissibile l'impugnazione, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 580, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)