Sez. 1, Sentenza n. 9033 del 28/08/1995 (Rv. 493733 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principio della prevalenza della legge successiva più favorevole - Inapplicabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In materia di illeciti amministrativi non è applicabile neppure in via analogica il principio della prevalenza della legge successiva più favorevole rispetto a quella vigente al tempo in cui il fatto è stato commesso, sancito dall'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen..
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)