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Sez. 1, Sentenza n. 9033 del 28/08/1995 (Rv. 493733 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principio della prevalenza della legge successiva più favorevole - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1995-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493733-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

In materia di illeciti amministrativi non è applicabile neppure in via analogica il principio della prevalenza della legge successiva più favorevole rispetto a quella vigente al tempo in cui il fatto è stato commesso, sancito dall'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen..

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)