Sez. U, Sentenza n. 890 del 29/01/1994 (Rv. 485149 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Ingiunzione - In genere | Emessa nei confronti dell'obbligato solidale - Identificazione del trasgressore - Requisito di legittimità dell'ordinanza - Ingiunzione - Esclusione - Rilevanza.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Ingiunzione - In genere
In tema di irrogazione di sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi, l'identificazione del trasgressore non è un requisito di legittimità dell'ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, ancorché necessaria ai fini dell'esperimento dell'azione di regresso ex art. 6 della legge n. 689 del 1981 ovvero ai fini della prova della violazione nel giudizio di opposizione o della valutazione della motivazione del provvedimento sanzionatorio o, infine, della contestazione dei presupposti della solidarietà, in relazione ai rapporti fra il trasgressore ed il coobbligato.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)