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Sez. 1, Sentenza n. 6756 del 20/07/1994 (Rv. 487437 - 01)

Sanzioni amministrative - Principi comuni - In genere, ambito di applicazione | Principi di legalità di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487437-01

Sanzioni amministrative - Principi comuni - In genere, ambito di applicazione

In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen. (nella specie la S.C. ha confermato la decisione del Pretore che aveva ritenuto che il D.M. 27 aprile 1990 sulla liberalizzazione valutaria non fosse applicabile retroattivamente agli illeciti valutari commessi prima della sua emanazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 27/04/1990

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)