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Sez. 3, Sentenza n. 11439 del 18/11/1997 (Rv. 510082 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Obbligazione dell'assicurato fino al limite del massimale - Natura - Conseguenze - Liquidazione del maggior danno da svalutazione - Computo degli interessi sul massimale rivalutato - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510082-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

L'obbligazione indennitaria dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha natura di obbligazione di valuta, fino al limite del massimale, ed è pertanto ad essa applicabile l'art. 1224 cod. civ.. Ne consegue che, in caso di colposo ritardo dell'assicuratore nell'adempimento, qualora al danneggiato sia liquidato il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 comma secondo cod. civ., deve escludersi il computo degli interessi legali sul massimale rivalutato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)