Sez. 3, Sentenza n. 12239 del 02/12/1998 (Rv. 521343 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Obbligazione dell'assicuratore anche oltre il limite del massimale - Natura - Conseguenze - Liquidazione del maggior danno da svalutazione - Cumulo degli interessi con la rivalutazione - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, l'obbligazione dell'assicuratore costituisce debito non di valore, ma di valuta ed il negligente rifiuto o ritardo nel pagamento genera l'obbligazione accessoria di corrispondere anche oltre i limiti del massimale gli interessi moratori ed il maggior danno da svalutazione in base alla disciplina di cui all'art. 1224 cod. civ., secondo la quale gli interessi e la rivalutazione non sono cumulabili costituendo forme alternative di liquidazione del medesimo danno prodotto dalla "mora debendi".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)