Sez. 3, Sentenza n. 609 del 08/03/1974 (Rv. 368408 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - PER FATTO DEGLI AUSILIARI - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - PER FATTO DEGLI AUSILIARI - CONDIZIONI.*
Ove l'attivita svolta dall'ausiliare abbia determinato o concorso a determinare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione, il debitore che si e servito dell'opera dell'ausiliare risponde del fatto di quest'ultimo. (Conf 819'70, mass n 346148).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)