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Sez. 3, Sentenza n. 6364 del 07/12/1979 (Rv. 403092 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - PER FATTO DEGLI AUSILIARI - RESPONSABILITA CONTRATTUALE - CONFIGURABILITA - EFFETTI - IMPUTABILITA AL DEBITORE DELLO INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403092-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - PER FATTO DEGLI AUSILIARI - RESPONSABILITA CONTRATTUALE - CONFIGURABILITA - EFFETTI - IMPUTABILITA AL DEBITORE DELLO INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE.*

L'estensione alla sfera contrattuale, con la normativa dell'art 1228 cod civ, della disciplina contenuta nell'art 2049 cod civ in ordine alla responsabilita per i fatti dolosi o colposi degli ausiliari, determinando una ipotesi di responsabilita contrattuale e non di responsabilita extracontrattuale per fatto altrui, comporta che il fatto dell'ausiliare costituisce una fattispecie di inadempimento imputabile al debitore e come tale puo dare luogo a carico di costui, oltre all'Obbligo di risarcimento dei danni, alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di cui all'art 1453 cod civ. (V 609/74, mass n 368408; (V 819/70, mass n 346148).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)