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Sez. 3, Sentenza n. 819 del 25/03/1970 (Rv. 346148 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - PER FATTO DEGLI AUSILIARI - PRESUPPOSTI - RESPONSABILITA DELL'ACQUIRENTE DI UNA PARTITA DI FIENO PER FATTO DEL VETTORE INCARICATO DEL TRASPORTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346148-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - PER FATTO DEGLI AUSILIARI - PRESUPPOSTI - RESPONSABILITA DELL'ACQUIRENTE DI UNA PARTITA DI FIENO PER FATTO DEL VETTORE INCARICATO DEL TRASPORTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

La responsabilita di cui all'art 1228 cod civ presuppone che l'opera svolta dall'ausiliare sia connessa con l'adempimento della prestazione di guisa che, ove l'attivita svolta dal detto ausiliare abbia determinato o concorso a determinare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione, il debitore che si e servito dell'opera dell'ausiliare risponde del fatto di quest'ultimo. (alla stregua di tale principio, e stato escluso che l'art 1228 cod civ potesse essere invocato per attribuire all'acquirente di una partita di fieno la responsabilita dei danni causati all'abitazione dello alienante dall'autocarro condotto dal terzo incaricato del carico del fieno sulla base di un contratto di trasporto concluso con l'acquirente medesimo e cio, per la duplice considerazione che, nella specie non era in discussione l'inadempimento della prestazione derivante a carico di quest'ultimo dal contratto di acquisto e che il vettore risponde in proprio dei sinistri prodottisi nel corso dell'esecuzione del trasporto). (V 2841-68, massima n 335519).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)