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Sez. L, Sentenza n. 1750 del 14/03/1986 (Rv. 445067 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - SUCCESSIVO RILASCIO DELLA PROCURA AL DIFENSORE - INEFFICACIA - DISCIPLINA EX ART. 125, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445067-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - SUCCESSIVO RILASCIO DELLA PROCURA AL DIFENSORE - INEFFICACIA - DISCIPLINA EX ART. 125, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Ancorché non menzionato né dall'art. 414 cod. proc. civ. né dall'art. 434 cod. proc. civ. (che prescrivono le indicazioni che deve contenere il ricorso nel giudizio di primo grado e di appello), il rilascio della procura alle liti - previsto dalla disposizione generale di cui all'art. 163 n. 6 cod. proc. civ., applicabile anche nel nuovo rito del lavoro - integra il presupposto per la valida Costituzione del rapporto processuale anche secondo il sistema del nuovo processo del lavoro, salvo che (art. 417 cod. proc. civ.) la parte possa stare personalmente in giudizio (in primo grado e quando il valore della causa non ecceda le lire duecentocinquantamila). Pertanto, costituendo la procura alle liti un requisito essenziale dell'atto di appello, la Mancanza di detto requisito comporta l'inesistenza giuridica dell'atto di impugnazione, la quale non può ritenersi sanata dal rilascio della procura da parte dell'appellante in un momento successivo al deposito del ricorso, atteso che nel processo del lavoro non può trovare applicazione - senza determinarsi contrasto con i precetti costituzionali - la disposizione dell'art. 125, comma secondo, cod. proc. civ. - la quale stabilisce che la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto di citazione, purché anteriormente alla Costituzione della parte rappresentata - realizzandosi la Costituzione dello attore nel giudizio (di primo grado come di secondo grado) mediante il deposito del ricorso in cancelleria.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 n. 6, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)