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Sez. L, Sentenza n. 9899 del 06/10/1998 (Rv. 519469 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO | Successivo rilascio della procura al difensore - Efficacia sanante - Esclusione - Disciplina ex art. 125, comma secondo cod. proc. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1998-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519469-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO

Il rilascio della procura alle liti, previsto dall'art. 163 n. 6 cod. proc. civ., applicabile anche nel rito del lavoro ancorché non menzionato dagli artt. 414 e 434 cod. proc. civ., integra il presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale. Pertanto, costituendo la procura alle liti un requisito essenziale dell'atto di appello, la mancanza di detto requisito comporta l'inesistenza giuridica dell'atto di impugnazione, la quale non può ritenersi sanata dal rilascio della procura da parte dell'appellante in un momento successivo al deposito del ricorso, atteso che nel processo del lavoro non può trovare applicazione - senza determinarsi contrasto con i precetti costituzionali - la disposizione dell'art. 125, comma secondo cod. proc. civ. - la quale stabilisce che la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto di citazione, purché anteriore alla costituzione della parte rappresentata - realizzandosi la costituzione dell'attore nel giudizio (di primo come di secondo grado) mediante il deposito del ricorso in cancelleria. L'originario difetto di procura non è poi emendabile a norma dell'art. 182 cod. proc. civ., atteso che la regolarizzazione può avere efficacia "ex tunc" solo fatti salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 n. 6, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Civ. art. 434

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)