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Sez. U, Sentenza n. 17633 del 20/11/2003 (Rv. 568335 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | D.Lgs. n. 165 del 2001 - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Rapporto cessato anteriormente al 30 giugno 1998 - Controversia relativa alle obbligazioni nascenti da detto rapporto - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568335-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poiché - attesa l'imprescindibile relazione che l'art. 69, comma settimo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e, prima di esso, l'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80) istituisce, attraverso il requisito dell'attinenza, tra il suddetto "dato storico" ed un determinato "periodo del rapporto di lavoro" - il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. - in una fattispecie in cui venivano in discussione i limiti esterni della giurisdizione del giudice dell'ottemperanza il quale aveva emesso una statuizione di natura cognitoria integrativa del giudicato amministrativo - hanno ritenuto devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della controversia relativa ai criteri di computo dell'indennità di dirigenza nella base di calcolo del trattamento integrativo di quiescenza spettante a dirigenti comunali collocati a riposo anteriormente al 30 giugno 1998; ed hanno altresì escluso la rilevanza dell'avvenuto superamento, per l'introduzione del giudizio, della data del 15 settembre 2000, essendo tale data indicata dalla citata disposizione non quale limite alla persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)