Sez. 3, Sentenza n. 1564 del 03/05/1976 (Rv. 380314 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - DEPOSITO CAUZIONALE - NATURA - PEGNO IRREGOLARE - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - TERMINE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N 833 DEL 1969 - DIRITTO AGLI INTERESSI NON PATTUITI - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - DEPOSITO CAUZIONALE - NATURA - PEGNO IRREGOLARE - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - TERMINE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N 833 DEL 1969 - DIRITTO AGLI INTERESSI NON PATTUITI - ESCLUSIONE.*
In tema di locazione, il cosiddetto deposito cauzionale versato dal conduttore ha carattere di pegno irregolare, in quanto la somma di denaro che lo costituisce passa in proprieta del locatore, mentre il conduttore medesimo ha in relazione ad essa un diritto di credito solo dal momento in cui, venuta meno la funzione del deposito, puo chiederne la restituzione. Da cio consegue che, prima dell'entrata in vigore delle Disposizioni di legge che espressamente prevedono il diritto del conduttore agli interessi sul deposito in questione (art 9 della legge 26 novembre 1969 n 833, in parte modificato dall'art 4 della legge 22 dicembre 1973 n 841), il diritto stesso andava negato, fino al momento in cui il deposito non fosse restituibile, ancorche difettasse uno specifico patto di esclusione degli interessi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1782, Legge 26/11/1969 num. 833 art. 9 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 841 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)