Sez. 3, Sentenza n. 646 del 26/01/1980 (Rv. 404052 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - DEPOSITO CAUZIONALE - NATURA - PEGNO IRREGOLARE - ESTINZIONE EX ART 4 DELLA LEGGE N 841 DEL 1973 DELLA FUNZIONE DI DEPOSITO PER UNA PARTE DELLA SOMMA VERSATA - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - SUSSISTENZA - DALLA DATA DELLA RICHIESTA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - DEPOSITO CAUZIONALE - NATURA - PEGNO IRREGOLARE - ESTINZIONE EX ART 4 DELLA LEGGE N 841 DEL 1973 DELLA FUNZIONE DI DEPOSITO PER UNA PARTE DELLA SOMMA VERSATA - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - SUSSISTENZA - DALLA DATA DELLA RICHIESTA.*
In tema di locazione, il deposito cauzionale versato dal conduttore ha carattere di pegno irregolare, in quanto la somma corrisposta a quel titolo passa in proprieta del locatore, e, una volta venuta meno, in forza dell'art 4 della legge n 841 del 1973 (che ha fissato in due mensilita di canone l'importo massimo di esso), la funzione di deposito per una parte della somma versata, il diritto del conduttore alla restituzione sorge dalla data della richiesta. (Conf 1564/76, mass n 380314).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1782, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)