Sez. 3, Sentenza n. 1651 del 22/03/1979 (Rv. 398002 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - DEPOSITO CAUZIONALE - TRASFERIMENTO IN UN CONTO CORRENTE BANCARIO EX ART 9 DELLA LEGGE N 833 DEL 1969 - RAPPORTI DI LOCAZIONE IN CORSO - APPLICABILITA - DEROGA AL PRINCIPIO DELL'IRRETROATTIVITA DELLA LEGGE - ESCLUSIONE - RITENZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DEL DEPOSITO CAUZIONALE FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - LICEITA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - DEPOSITO CAUZIONALE - TRASFERIMENTO IN UN CONTO CORRENTE BANCARIO EX ART 9 DELLA LEGGE N 833 DEL 1969 - RAPPORTI DI LOCAZIONE IN CORSO - APPLICABILITA - DEROGA AL PRINCIPIO DELL'IRRETROATTIVITA DELLA LEGGE - ESCLUSIONE - RITENZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DEL DEPOSITO CAUZIONALE FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - LICEITA.*
La disposizione contenuta nell'art 9 della legge n 833 del 1969 - secondo cui il deposito cauzionale versato dal conduttore deve essere trasferito in un conto corrente bancario, con la corresponsione degli interessi previsti per i depositi bancari vincolati - e immediatamente applicabile ai rapporti di locazione in corso, e non importa deroga al principio dell'irretroattivita della legge poiche non implica alcun disconoscimento della efficacia e della validita del deposito cauzionale a suo tempo effettuato con modalita diverse: deve percio riconoscersi la piena legittimita del comportamento del locatore il quale, fino all'entrata in vigore della legge citata, abbia ritenuto presso di se il deposito cauzionale e abbia omesso di corrispondere gli interessi al conduttore. (V 3896/76, mass n 382575; (V 1564/76, mass n 380314).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)