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Sez. 3, Sentenza n. 1316 del 19/03/1996 Cc. (dep. 26/04/1996) Rv. 205231 - 01

Edilizia - Disciplina urbanistica | Costruzione di impianti sportivi senza creazione di volumetrie - Concessione edilizia - Necessità - Esclusione - Denunzia di inizio lavori - Necessità - Conformità agli strumenti urbanistici adottati o approvati - Necessità - Istallazione dell'impianto in zona destinata ad attività agricola - Illecito urbanistico - Sussistenza - Fattispecie - Pista di Gokart.
Stato
decisa il 1996-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205231-01

Edilizia - Disciplina urbanistica

La costituzione di un impianto sportivo senza creazione di volumetria è soggetto al semplice obbligo di denuncia e non al regime del rilascio della concessione edilizia (art. 9 D.L. 24 gennaio 1996 n. 30) solo quando esso non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici già adottati o approvati. Costituisce perciò violazione dell'art. 20 lett. B della legge 28 febbraio 1985 n. 47 la costruzione di una pista di gokart in un'area destinata dagli strumenti urbanistici ad area agricola né in nessun caso è possibile considerare tale intervento una pertinenza degli edifici già esistenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/11/1995 num. 498 art. 7, Decreto Legge 27/03/1995 num. 88 art. 7, Decreto Legge 25/11/1995 num. 498 art. 8 com. 7 lett. G, Decreto Legge 27/03/1995 num. 88 art. 8 com. 7 lett. G, Decreto Legge 24/01/1996 num. 30 art. 9 com. 7 lett. G, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)