Sez. 2, Sentenza n. 1085 del 16/04/1973 (Rv. 363557 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MANCATO RECESSO DEL LAVORATORE - ACCETTAZIONE DELLE NUOVE CONDIZIONI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MANCATO RECESSO DEL LAVORATORE - ACCETTAZIONE DELLE NUOVE CONDIZIONI - LIMITI.*
Qualora il lavoratore, adibito a mansioni diverse da quelle per cui era stato assunto, in violazione dei limiti stabiliti dall'art 2103 cod civ, non si avvalga della facolta di recesso e continui a prestare la sua opera, pone in essere un comportamento che, se protratto nel tempo, assume il significato di un'accettazione non equivoca delle nuove condizioni di lavoro, con conseguente obbligatorieta delle stesse condizioni, sempre che queste non incidano su diritti indisponibili. (Conf 1539/67, mass n 328279; V 263/71, mass n 349719).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)