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Sez. 2, Sentenza n. 1539 del 23/06/1967 (Rv. 328279 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - FACOLTA DI RECESSO - MANCATO ESERCIZIO EFFETTI.*
Stato
decisa il 1967-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328279-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - MANSIONI DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI IL DIPENDENTE E STATO ASSUNTO - FACOLTA DI RECESSO - MANCATO ESERCIZIO EFFETTI.*

Qualora il lavoratore, adibito a mansioni diverse da quelle per cui era stato assunto, in violazione dei limiti stabiliti dall'art. 2103 cod.civ., non si avvalga della facolta di recesso e continui a prestare la sua opera, pone in essere un comportamento che, se protratto nel tempo, assume il significato di un'accettazione non equivoca delle nuove condizioni di lavoro, con conseguente obbligatorieta delle stesse condizioni, sempre che queste non incidano su diritti indisponibili.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)